Lo Statuto

CAPO I°

Istituzione – Natura – Fine

Art.  1  –  La Confraternita del Monte di Pietà sotto il titolo dell’Addolorata, fondata subito dopo la Parrocchia di Santo di Stefano ( 1656 ) di cui è parte, è stata legalmente riconosciuta con atto notarile n. 5397 del 12/12/1895, redatto dal Notaio Antonino Longo in Leonforte. La Statuto della citata Confraternita viene adattato alle esigenze e alle aspettative della Chiesa, nelle mutate condizioni dei tempi.

Art. 2  –   La Confraternita del Monte di Pietà sotto il titolo dell’Addolorata è una fraternità di uomini che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare esperienza di vita cristiana in unione con la Vergine Maria, all’interno della comunità parrocchiale di S. Stefano Protomartire, di cui è parte e componente, per tenere vivo il culto di Maria Santissima Addolorata, nel rispetto delle sane tradizioni leonfortesi, promuovendo quelle iniziative atte a incrementare il culto stesso.

La Confraternita pertanto:

a)     promuove tra i confrati l’esercizio della vita cristiana con ritiri spirituali e opportune catechesi;

b)     con la chiesa condivide la missione di evangelizzare il dolore ed educare al dolore trasformandolo in sacrificio che da la vita;

c)     provvede al culto della chiesa nella quale ha sede, d’intesa con il parroco;

d)     impegna i Confrati a vivere attivamente la comunione con la parocchia e a rendersi disponibili e presenti nelle iniziative comunitarie proposte dal Parroco.

CAPO   II

Organizzazione

Art.    3   –   La Confraternita è retta a norma del presente Statuto sotto la direzione della competente autorità ecclesiastica e può liberamente intraprendere iniziative rispondenti alla propria natura.

Art. 4   – Qualsiasi modifica allo Statuto richiede l’approvazione dell’Assemblea e la ratifica dell’Ordinario

Art.    5   –     L’abito ufficiale della confraternita è composto da:

  •     Saio blu con cappuccio;
  •     Stemma ovale raffigurante un cuore trafitto da sette spade applicato sul saio, al petto, sul lato sinistro;
  •     Pantaloni, calze e scarpe di colore nero;
  •    Cordone bianco con tre nodi da legare alla vita e da far pendere sul lato destro;
  •   Rosario dei sette dolori della Madonna da applicare al cordone alla vita e da far pendere dal lato sinistro;
  •     Alle spalle mantellina di colore rosso;
  •     Corona da indossare sul cappuccio ( la corona, intrecciata con virgulti, si indossa dalla V Domenica di Quaresima al Venerdì Santo di ogni anno ).

Art.    6   –    L’abito ufficiale della Confraternita, di cui al precedente art. 5, è indossato dai Confrati Professi.

Art.    7   –  I Novizi indosseranno: saio blu con cappuccio, cordone con tre nodi di colore bianco, corona sul cappuccio.

Art.     8   –    I  Postulanti indosseranno: saio blu con cappuccio, cordone con tre nodi colore bianco.

Art.    9  –  Gli Aspiranti indosseranno: saio blu con cappuccio, cordone di colore bianco senza nodi.

Art.   10  –  E’ fatto obbligo anche ai Novizi, Postulanti e Aspiranti di indossare l’abito, di cui ai precedenti artt. 7,8,9 su pantaloni, calze e scarpe di colore nero.

Art.   11  –   Il Moderatore indosserà l’abito ufficiale di cui al precedente art.5 con il cordone bianco e rosso con tre nodi.

Art.   12  –   La Confraternita è diretta spiritualmente dall’Assistente Ecclesiastico. Il governo della medesima è esercitato dai seguenti organi:

  •      l’Assemblea generale dei confrati in regola con le norme statutarie e con le quote associative;
  •      Il Consiglio di amministrazione.

Art.   13  –  Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i Confrati Professi con il diritto al voto, i Novizi e i Postulanti senza diritto al voto.

Art.   14  –    Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art.   15  –    L’assemblea ordinaria deve tenersi entro la prima Domenica di Novembre di ogni anno. In questa sede dovrà trattarsi il seguente ordine del giorno:

  •    Esame ed approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  •   Elezione dei componenti gli organismi statutari, alle scadenze periodiche;
  •    Esame ed approvazione del programma e delle attività da svolgersi nell’anno;
  •    Argomenti a scelta del Consiglio di Amministrazione.

Art.   16  –   L’assemblea può essere convocata, in seduta straordinaria dal Moderatore, dal Consiglio di Amministrazione e su richiesta di almeno 1/3 dei Confrati Professi.

Art.   17  –   Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Moderatore con avviso scritto, fatto recapitare ai confrati almeno otto giorni prima della data della riunione.

Art.   18  –    L’Assemblea delibera a maggioranza di voti con la partecipazione della metà più uno dei Confrati aventi diritto al voto. In mancanza di numero legale l’Assemblea si rinvia in seconda convocazione, nello stesso giorno a distanza di un’ora. In seconda convocazione sarà valida la maggioranza dei presenti.

Art.   19  –   Nelle votazioni, in caso di parità il voto del Moderatore è preponderante.

Art.   20  –   L’Assemblea è presieduta dal Moderatore e, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Moderatore.

Art.   21  –    La votazione può essere segreta o palese. E’ sempre a scrutinio segreto quando si tratta di rinnovare il Consiglio di Amministrazione, di eleggere il Moderatore, di argomenti riguardanti le persone o di gravi provvedimenti a carico di qualche confrate. Il voto è personale e non sono consentite procure o deleghe.

Art.   22  –  Il Consiglio di Amministrazione è composto da: un Moderatore, un Vice-Moderatore, un Cassiere, un Economo, un Responsabile delle Processioni, un Responsabile della Formazione, un Segretario.

Art.   23  –  Il Moderatore vene eletto a suffragio diretto dall’Assemblea dei Confrati. In caso di parità di voti riportati da due o più confrati, viene eletto nella carica di Moderatore il Confrate più anziano per professione; in caso di ulteriore parità sarà eletto Moderatore il confrate più anziano per età.

Art.   24  –    Il Vice-Moderatore, l’Economo, il Cassiere, il Responsabile delle Processioni, il Responsabile della Formazione, vengono eletti dall’Assemblea dei Confrati con le stesse modalità per l’elezione del Moderatore.

Art.   25  –    Il Segretario è nominato dal Moderatore.

Art.   26  –   Il Consiglio di Amministrazione sarà rinnovato ogni tre anni.

Art.  27  – La Confraternita, eretta nella chiesa parrocchiale, ha come Assistente Ecclesiastico il Parroco.

CAPO III

Compiti dell’Assistente.

Art.  28  –  L’Assistente Ecclesiastico, nominato dal Vescovo, guida spiritualmente la Confraternita. A Lui spetta l’istruzione e la formazione religiosa dei Confrati, tenendo presente di curare la comunione ecclesiale e di seguire gli orientamenti del Consiglio Pastorale diocesano e parrocchiale.

Art. 29 – L’Assistente Ecclesiastico partecipa alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto al voto esenza interferire negli affari interni della Confraternita.

Art.  30  –  L’Assistente Ecclesiastico presiede tutte le funzioni religiose della Confraternita.

CAPO IV

Del Consiglio di Amministrazione.

Art.   31  –  Il Moderatore guida la Confraternita e ne è il legale rappresentante. Svolge il suo compito con lo spirito del buon padre di famiglia, coadiuvato dai consiglieri e assistito dall’assistente ecclesiastico. In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Moderatore e, qualora anche questi fosse impedito, dal consigliere più anziano.

Art.   32  –  Spetta al Moderatore indire le assemblee, attuarne le delibere, presiedere il Consiglio di Amministrazione, promuovere e incrementare le attività della Confraternita, vigilare sulla retta amministrazione e sulla condotta dei Confrati.

Art.   33   –  Il Moderatore firma tutti gli atti interni ed esterni, intrattiene i rapporti con le autorità civili e religiose, rappresenta la Confraternita nelle manifestazioni pubbliche e private.

Art.   34  – Il Vice-Moderatore collabora direttamente con il Moderatore in tutta l’attività della Confraternita e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art.   35  –  Il Cassiere tiene sempre aggiornato il libro cassa ed effettua i pagamenti dietro regolare mandato firmato dal Moderatore e dal segretario. Riscuote la quota annuale dei confrati rilasciando regolare ricevuta, notifica al Segretario il nome dei confrati morosi, specialmente in occasione delle elezioni.   Deposita in banca o presso l’Ufficio Postale le somme riscosse, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.  Compila e relaziona in Assemblea sul bilancio preventivo e consuntivo, invia alla Curia Vescovile il rendiconto finanziario in duplice copia.

Art.   36  –  L’Economo è il depositario delle suppellettili e degli arredi, nonché dei beni immobili, di proprietà della Confraternita, compresi in apposito libro inventario. Cura la loro manutenzione nonché il loro approntamento per la utilizzazione durante le manifestazioni pubbliche e private.

Art.   37  –   Il Responsabile delle Processioni è addetto all’ordine e alla disciplina in tutte le manifestazioni religiose in cui è chiamata a partecipare la Confraternita; segnala al Consiglio di Amministrazione i confrati indisciplinati.

 Art.   38  –   Il Responsabile della Formazione cura il programma di formazione spirituale e cristiana dei Novizi, dei Postulanti e degli Aspiranti, predisponendo un piano annuale da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione che sentirà il parere dell’Assistente Ecclesiastico.

Art.   39  –  Il Segretario tiene aggiornato il registro dei soci, cura la corrispondenza, redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, tiene in ordine l’archivio. Stende le delibere in doppia copia e le trasmette alla Curia Vescovile per l’approvazione.

Art.   40  –  L’insediamento del Consiglio di Amministrazione avviene entro l’ultima Domenica di Novembre, dopo l’approvazione dell’Ordinario, dopo aver proceduto allo scambio delle consegne con il precedente Consiglio di Amministrazione. Lo scambio delle consegne è documentato da apposito verbale.

Art.   41  –   Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno quattro volte all’anno in seduta ordinaria; può essere convocata la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione per iniziativa del Moderatore o per iniziativa dei 2/3 dei Consiglieri.

Art.   42  –  Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ordinarie e straordinarie, sono ritenute valide se vi partecipano almeno quattro Consiglieri oltre il Moderatore. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti. A parità di voti prevale la tesi sostenuta dal Moderatore.

Art.   43  –  Quanto quattro dei Consiglieri si dimettono dalla carica, tutto il Consiglio di Amministrazione è dichiarato decaduto e resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione sino alle nuove elezioni.

Art.   44  –   I Consiglieri che si assenteranno per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, decadono dalla carica. In tal caso l’Assemblea dei Confrati, alla prima riunione utile, procederà alla surroga dei Consiglieri dichiarati decaduti.

Art.   45  –  A tutti i Consiglieri è fatto obbligo di intervenire alle riunioni dell’assemblea per riferire sull’attività svolta individualmente e collegialmente.

Art.   46 –  Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:

  •    redigere i progetti  di bilancio da sottoporre all’assemblea;
  •    predisporre il programma delle manifestazioni e delle attività da svolgere durante l’anno, da sottoporre all’esame dell’Assemblea;
  •    esamina le domande di ammissione dei Novizi, dei Postulanti e degli Aspiranti;
  •    applica le norme disciplinari;
  •    determina l’ammontare delle rete annuali dovute dai Confrati;
  •    delibera le spese;
  •    cura la tenuta dei libri contabili;
  •    cura tutti gli atti d’ufficio della Confraternita;
  •    esegue la pratica attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  •    predispone il piano formativo relativo agli Aspiranti, ai Postulanti e ai Novizi;
  •    determina il giorno, i modi e le forme della vestizione e della Professione dei Confrati;
  •    ottempera a tutte le operazioni contemplate nello Statuto che non siano di competenza dell’Assemblea.

CAPO V

I Confrati e loro ammissione.

Art.   47 –   Fatti salvi i diritti acquisiti, i componenti la Confraternita si dividono nelle seguenti categorie:

  •    Confrati
  •    Novizi
  •    Postulanti
  •    Aspiranti

Art. 48 –    La qualità di Confrate si assume dopo la Professione che si effettuerà nel giorno e nei modi e nelle forme stabiliti dal Consiglio di Amministrazione unitamente all’Assistente Ecclesiastico.

Art.   49 –  I Novizi sono coloro che aspirano a diventare Confrati.

Art.   50 –  I Postulanti sono coloro che aspirano a diventare Novizi.

Art.   51 –  Gli Aspiranti sono coloro che aspirano a diventare Postulanti.

Art.   52 –  L’ammissione alla Confraternita è consentita alle persone che fanno richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, corredata da certificato di Battesimo e da attestato di vita cristiana e cattolica rilasciato dal proprio Parroco.

Art.   53 – L’ammissione alla Confraternita è regolata dalle seguenti modalità:

a)     I maggiorenni e i giovani di almeno 16 anni sono ammessi come Novizi;

b)     I giovani, dai 14 ai 16 anni, sono ammessi come Postulanti;

c)     I bambini ed i ragazzi, dai 6 ai 14 anni, sono ammessi come Aspiranti.

Art.   54   –  Il periodo di Noviziato dura due anni, trascorsi i quali con il nulla-osta del consiglio di Amministrazione unitamente all’Assistente Ecclesiastico, i Novizi saranno ammessi alla Professione di cui al precedente art. 49, purchè abbiano ricevuto i Sacramenti dell’Eucarestia e della Confermazione.

Art.   55 –  Il periodo di postulantato dura due anni e comunque sino al raggiungimento del 16° anno di età. Il Consiglio di Amministrazione, sentito l’Assistente Ecclesiastico, ammetterà con propria deliberazione i Postulanti al Noviziato.

Art.   56 –  Gli Aspiranti, al raggiungimento del 14° anno di età, con il nulla-osta del Consiglio di Amministrazione e dell’Assistente Ecclesiastico diventeranno Postulanti, al raggiungimento del 16° anno diventeranno Novizi e al raggiungimento della maggiore età possono essere ammessi alla Professione e quindi diventare Confrati.

Art.   57 –  Annualmente, nei giorni, nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione si procederà all’organizzazione della festa della vestizione dei Novizi, dei Postulanti e degli Aspiranti che sono stati ammessi.

CAPO VI

Diritti e doveri dei Confrati.

Art. 58 – I Confrati e gli altri appartenenti alla Confraternita hanno il diritto di essere aiutati, secondo lo Spirito della Confraternita, a crescere nella vita cristiana.

Art. 59 –  I Confrati Professi hanno diritto di voce attiva e passiva eccetto che ne siano stati privati per colpa o siano in mora con i pagamenti dovuti.

Art. 60 –  Alla morte di un  Confrate o di appartenente alla Confraternita, si curerà la celebrazione di una Santa Messa in suffragio.

Art. 61 –  E’ dovere dei Confrati intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie e alle seguenti feste e funzioni religiose, indossando l’abito ufficiale:

a)     V Domenica di Quaresima – Processione con l’Ecce Homo e l’Addolorata

b)     Martedì Santo – Messa e Processione con l’Addolorata

c)     Mercoledì Santo – Via Crucis

d)     Venerdì Santo –  Processione con Cristo Morto e l’Addolorata

e)     Domenica di Pasqua “ U ‘ncuontru” e processione con Gesù Risorto

f)      Corpus Domini cittadino

g)     Corpus Domini parrocchiale.

Art. 62 – Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di decidere, sentito il parere dell’Assistente Ecclesiastico, di convocare i Confrati  gli altri appartenenti alla Confraternita nel caso in cui la stessa fosse chiamata a partecipare a manifestazioni e funzioni religiose non elencate nel precedente art. 62. Nella convocazione sarà specificato se si dovrà indossare l’abito ufficiale.

Art. 63 –  I Confrati me gli altri componenti la Confraternita hanno il dovere di corrispondere la quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII

Provvedimenti disciplinari

Art. 64  –  Alla fine di ogni anno il Segretario avviserà i Confrati che non hanno pagato la quota annuale, nei confronti dei Confrati che dovessero perdurare nella condizione di morosità, saranno applicati i provvedimenti disciplinari che il Consiglio di Amministrazione intenderà adottare.

Art. 65  –  Nei casi di grave trasgressione degli obblighi previsti dallo Statuto, spetta al consiglio di Amministrazione, su proposta del Moderatore, adottare i seguenti provvedimenti:

a)     ammonizione del Moderatore;

b)     sospensione dei diritti e dei benefici per un periodo adeguato all’infrazione, non superiore ad un anno;

c)     espulsione con la quale si perdono tutti i diritti e i benefici della Confraternita;

Il provvedimento deve essere ratificato dall’ordinario.

Art. 66  –  Nessuno legittimamente iscritto può essere espulso se non per giusta causa a norma del Diritto e dello statuto.

Art. 67  –  Sarà ammonito il Confrate o chi si rende colpevole di indisciplinatezza, di offese o di mancanza di carità, o tenga una condotta non conforme allo stato di cristiano e di confrate.

Art. 68   –  Sarà sospeso chi, ammonito più volte, non recede dal suo comportamento, chi recidivamente non partecipa alle Assemblee e alle Processioni.

Art. 69   –   Sarà espulso chi abbandona la fede cattolica, chi si ribella all’autorità del Papa o del Vescovo, chi è causa di grave e persistente insubordinazione o di pubblico scandalo.

Art. 70  –  Il Moderatore e i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere dimessi da chi li ha nominati o confermati, per giusta causa, sempre dopo aver sentito il Moderatore stesso e i Consiglieri, a norma dello Statuto.

L’Assistente Ecclesiastico può essere rimosso dal Vescovo.

Art. 71  –   In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l’Ordinario può nominare un Commissario, che diriga temporaneamente la Confraternita.

Art. 72  –  Contro tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all’ordinario che deciderà a norma del Diritto e dello Statuto.

CAPO VIII

Beni temporali della Confraternita

Art. 73 – La Confraternita amministra i propri beni mediante il Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i diritti dell’Assemblea circa l’informazione sull’amministrazione e il consenso per gli atti di straordinaria amministrazione.  Entro il mese di Marzo dovrà essere presentato alla Curia il Bilancio consuntivo dell’anno precedente.

Art. 74  –  La Confraternita è in possesso della personalità giuridica civile, per cui è proprietaria anche dinanzi allo Stato dei beni mobili e immobili ad essa intestati a norma del diritto; è soggetto capace di acquistare, possedere, amministrare, alienare, ereditare i beni, secondo i fini che le sono propri.

Art. 75  – I Segretario deve depositare presso l’Ufficio Amministrativo Diocesano l’inventario di tutti i beni mobili ed immobili, specie quelli di preziosi per valore storico ed artistico, ogni variazione intervenuta nel patrimonio deve essere comunicata alla Curia Vescovile all’atto della presentazione del bilancio consuntivo.

Art. 76  –  Qualora la Confraternita si estingua o venga soppressa i beni saranno destinati a norma del Diritto Canonico.

Art. 77  –  per quanto non considerato in questo Statuto valgono le norme del Diritto Canonico.

 

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